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D.L. 24/12/2003 n. 3552. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art.5 della Legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia», nonchè variante agli strumenti urbanistici generali. 3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 1 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'art. 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. al Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti. 4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 139. 4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139. 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione. 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della Legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive mo- dificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi. «Art. 13-bis. (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. (Omissis). 2. I termini di adeguamento di cui all'art. 1 del Decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.». Art. 23-quater. Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia ((1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della Legge 27 dicem bre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della Legge 1 agosto 2002, n. 166.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 28, dell'art. 80 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003).»: «28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'art. 13 della Legge 1 agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonchè di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.». Art. 23-quinquies. Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro ((1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.) ) Riferimenti normativi: -Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 18, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» : «3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'art. 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'art. 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 6.». Art. 23-sexies. Regolamento interno delle società cooperative ((1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545sexiesdecies del codice civile.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore »: «Art. 6 (Regolamento interno). 1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato c) il richiamo espresso alle normative di Legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.» -Si riporta il testo dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile: «Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.» Art. 23-septies. Proroga del Fondo regionale di protezione civile ((1. All'articolo 138, comma 17, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro» . 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla Legge 24 dicembre 2003, n. 350.) ) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 17, dell'art. 138, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)», come modificato dalla Legge qui pubblicata: «17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52, comma 6, della presente Legge. Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a 154.970.000 euro.».
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